MANCA UNA CONVENZIONE DI GINEVRA SUL CYBERSPAZIO

Le Convenzioni proteggono le associazioni umanitarie, come la Croce Rossa, che si trovino a prestare servizio in territorio di guerra, e assicurano il rispetto del personale civile e di quello medico non coinvolto negli scontri. La prima convenzione fu adottata il 22 agosto 1864 a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti di 12 governi. Le convenzioni antecedenti la seconda guerra mondiale erano sei.

Il 12 agosto 1949 furono adottate quattro convenzioni, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia:

I Convenzione (CGI) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna.

II Convenzione (CGII) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare.

III Convenzione (CGIII) sul trattamento dei prigionieri di guerra

IV Convenzione (CGIV)sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra

Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la successiva ratifica da parte di altri Stati. Le Quattro Convenzioni di Ginevra vennero poi integrate mediante due Protocolli Aggiuntivi, adottati sempre a Ginevra l’8 giugno 1977:

I protocollo aggiuntivo (API) relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali

II protocollo aggiuntivo (APII) relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

I due protocolli aggiuntivi non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale consuetudinario.

III protocollo aggiuntivo (APIII) relativo all’adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005 con caratteristiche Protettive e Distintive delle strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Manca ad oggi una Convenzione specifica sui Cyber Attack e sul Cyber Crime ovvero alcune linee guida sono presenti nel Commentario sulle Convenzioni di Ginevra del 2016 ma nulla di specifico sul Cyberwarfare. Nelle Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli Aggiuntivi si Parla di Conflitto Armato Internazionale o Non Internazionale se uno stato interviene sul territorio di un altro stato, secondo determinati criteri di intensità della violenza dell’attacco (concetto di intensità minima del conflitto) con o senza l’occupazione di truppe oppure attraverso l’utilizzo di gruppi armati organizzati (controllati da chi e come) e in quale casistica rientra allora un Cyber Attacco? Una delle consuetudini tipiche odierne che permettono ad uno stato sotto attacco di escludere l’applicazione del Diritto Umanitario Internazionale (DIU) è quello di considerare l’attacco come Attacco Terroristico. Affinché un Cyber Attack possa configurarsi in un Conflitto Armato Internazionale e rientrare quindi nelle norme del DIU e delle Convenzioni di Ginevra (API) deve soddisfare i requisiti di intensità minima (danneggiare le infrastrutture critiche di uno stato) ma allo stesso tempo deve essere condotto da un Gruppo Armato Organizzato, però manca l’occupazione delle truppe sul territorio dello stato attaccato!

Anche il Cyber Crime richiederebbe una convenzione di Ginevra specifica e tra l’altro come facciamo a distinguere se esso è perpetuato da Criminali invece che da Gruppi Armati Organizzati sotto il Controllo di uno stato se non proprio dallo Stato Stesso. E le fake News non possono considerarsi come l’attacco di uno stato verso un altro stato al fine di destabilizzarlo o peggio orientare l’indirizzo politico verso il proprio interesse a scapito degli interessi legittimi della popolazione di quello stato? La pubblicazione massiva ed incontrollata di Fake News possono addirittura capovolgere le intenzioni di voto nelle elezioni di paesi democratici. Fu proprio il ministro della propaganda nazista Goebbels ad utilizzare per la propaganda le notizie false, controllando e indirizzando la massa. La tecnica è criminalizzare l’avversario rendendolo Nemico della Comunità. Farlo diventare la causa principale di tutti i mali della Società. Goebbels diceva che un numero elevato di notizie false alla fine diventano realtà.

Anche il Presidente di Microsoft Brad Smith ha proposto un accordo tra stati che protegga gli utenti dai rischi di internet. L’art. 35 del API (Primo Protocollo Addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 1949) dice che in ogni conflitto armato le parti hanno il diritto di scegliere metodi e mezzi di guerra ma tale diritto non è illimitato. E i Metodi ed i Mezzi di attacco del Cyber Spazio?

Nell’impiego di nuove armi o di nuovi metodi di guerra vi è inoltre l’obbligo di stabilire se il loro impiego non sia vietato dal Protocollo, e tali metodi di guerra forse che non provocano danni durevoli, gravi ed estesi nell’ambiente naturale dello stato che li subisce? Manca una Convenzione di Ginevra Digitale!

canestro cyber

Updated: 19 novembre 2019 — 10:25

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